Il Forum fin dalla sua nascita 2011 ha sollecitato le istituzioni affinchè procedessero a definire un quadro normativo sull’Agricoltura Sociale che è stato definito con la legge quadro 14/2015 Disposizioni in materia di agricoltura sociale”
Era ragionevole affermare, come è poi avvenuto, che l’introduzione di specifiche norme potesse rappresentare una leva positiva nel processo di diffusione del fenomeno ed necessaria per scongiurare facili degenerazioni e/o distorsioni.
Il 26 gennaio è stato Istituito l’Osservatorio Nazionale, proposta del forum recepita dal testo di legge. Il Forum è tra le due organizzazioni di rappresentanza dell’AS.
di seguito una sintesi dei nostri contributi che nel corso degli anni abbiamo dato per la stesura della legge.
REGOLAMENTO OSSERVATORIO
REG FUNZIONAMENTO
NOMINA COMPONENTI OSSERVATORIO AS
In particolare il Forum ha rappresentato le seguenti priorità.
La nostra proposta di legge
La nostra proposta di legge nazionale si propone di offrire un quadro regolamentare di base unificante ma non omologante, si intende promuovere una legge quadro che fissi i principi e le modalità di riconoscimento/accreditamento delle pratiche di Agricoltura sociale, evitando di rinchiudere le diverse forme di espressione dell’AS in norme statiche e rigide, rispettando le diversità delle forme e modalità espressione dello stretto rapporto con i fabbisogni sociali del territorio e delle risorse e vocazioni agricole disponibili a livello locale.
Il carattere “soft” della legge tiene conto della competenza esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura e politiche sociali, come previsto dal Titolo V della Costituzione.
Tutte le realtà che impiegano attività e risorse agricole rivolte a soggetti svantaggiati compongono il variegato panorama dell’agricoltura sociale. I soggetti e le forme di esercizio dell’AS possono essere distinte nei seguenti raggruppamenti:
a) realtà rivolte alla produzione e al mercato, a prescindere dalla loro natura giuridica (aziende agricole individuali e cooperative, cooperative sociali di tipo B iscritte alla CdC come agricole ed altri soggetti imprenditoriali), che operano in collaborazione, anche tramite convenzioni e/o protocolli d’intesa, con le istituzioni sociali e socio-sanitarie competenti per territorio.
b) Strutture terapeutiche riabilitative, socio-sanitarie e socio-assistenziali che utilizzano l’attività agricola a fini prevalentemente di riabilitazione, terapia, cura e di intervento sociale (cooperative sociali di tipo A, altre organizzazioni di Terzo Settore, enti pubblici, Asl, centri diurni, laboratori terapeutici, ecc.) che operano comunque in collaborazione con le istituzioni sociosanitarie competenti per territorio.
c) Interventi e servizi finalizzati al benessere complessivo dell’insieme della cittadinanza, nell’ottica di un nuovo welfare diffuso e partecipativo, in particolare nelle aree rurali fragili e a rischio di abbandono. A titolo di esempio i servizi per la prima infanzia, le attività rigenerative per adulti e anziani (agri-nidi e asili, campi estivi, attività educative di promozione della salute, accoglienza per persone in difficoltà momentanea, ecc.), nonché attività di aggregazione e socialità delle popolazioni delle aree rurali.
Strumenti di intervento
Per applicare e promuovere questa legge prevediamo l’istituzione di:
a) Un Fondo nazionale per lo sviluppo di progetti pilota, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, le cui disponibilità saranno ripartite alle Regioni, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La legge potrà indicare in termini generali le priorità di selezione, a cura delle Regioni, dei progetti da finanziare.
b) Un Osservatorio nazionale sulle pratiche di AS, con composizione paritetica fra Stato e Regioni, composto da soggetti significativi a livello nazionale del mondo agricolo e sociale, con funzione di monitoraggio, individuazione di programmi di formazione e promozione dell’AS.
Riconoscimento dei soggetti agricolo-sociali
Le Regioni, definiscono i requisiti essenziali dei soggetti agro-sociali, in cooperazione con gli attori dell’AS delle rispettive regioni, tenendo conto della specificità e delle varietà di modalità di esercizio dell’agricoltura sociale, prevedendo anche azioni di verifica e monitoraggio periodici.
A livello centrale, il Tavolo interministeriale, d’intesa con l’Osservatorio nazionale, definisce le Linee guida da sottoporre al Tavolo Stato-Regioni.
Le misure di sostegno all’agricoltura sociale che abbiamo individuato sono:
• Incentivi e agevolazioni fiscali e contributive per le aziende e organizzazioni/associazioni che svolgono attività e servizi rivolti a soggetti svantaggiati e disabili ai sensi del Regolamento (CE) N. 2204/2002 della commissione del 12 dicembre 2002)
• Assegnazione da parte delle istituzioni pubbliche concernenti gare per mense scolastiche e ospedaliere di criteri di priorità ai prodotti dell’AS
• Assegnazione di spazi nei mercati agricoli di vendita diretta (L. n. 296/2006 sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), ai produttori agri-sociali
• Priorità nell’assegnazione di terreni demaniali o a vincolo di uso civico a soggetti che praticano l’AS
• Priorità nell’assegnazione dei beni sottratti alla mafia agli operatori dell’AS (L. n. 109/96)
• Agevolazioni contributive per l’impiego di soggetti svantaggiati di cui Regolamento CE n. 2204/2002
• Misure di formazione e aggiornamento per gli operatori agri-sociali nei programmi del Fondo Sociale Europeo
• Riconoscimento, agevolazione e carattere di priorità nel coinvolgimento del Servizio civile nazionale e europeo
Legge 18 agosto 2015, n. 141, “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” Legge_141_201
Indagine conoscitiva AS CONFERENZA Stato regioni
ABRUZZO Legge n.18 del 06-07-11 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”
CALABRIA legge_regione_calabria
CAMPANIA LEGGE_N__5__2012_LEGGI_REG. CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA : L’attività di agricoltura sociale in Emilia-Romagna è regolamentata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 987 del 11 luglio 2011 DGR_987_2011 Emilia Romagna
La delibera riporta le norme di attuazione della legge regionale n. 4, del 31 marzo 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”legge-regionale-emilia-romagna
FRIULI VENEZIA GIULIA: Legge Regionale n. 18 del 04/06/2004, D_P_REG_0047-2015 fvg
LAZIO Proposta di Legge REG LAZIO AS
LIGURIA Legge REG. AS Liguria approvata 21 novembre 2013
LOMBARDIA_Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 –LR_5_dicembre08_31TU LOMBARDIA
03-05-15- riconoscimento della qualifica di fattoria sociale
Lombardia: linee guida Fattorie Sociali BURL fattorie sociali_ SEO_n_17_20_04_2015
MARCHE Legge regionale 14 novembre 2011, n. 21. “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”.B.U.R. Marche n multifunzionalità
MOLISE: LEGGE REGIONALE MOLISE
SARDEGNA: L.R.-Sardegna-11-maggio-2015-n.-11
TOSCANA legge-2010-Agricoltura Sociale
UMBRIA: L.R. 12-2015 – Testo Unico Agricoltura Regione Umbria
VENETO La legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”
PARERE CESE SU AGRICOLTURA SOCIALE_2013
L’Agricoltura_sociale_nella_nuova_programmazione_RETE RURALE NAZIONALE
Normativa_regionale_AgricolturaSociale_RRN_Aprile_2016