Forum Nazionale dell’Agricoltura Sociale Osservazioni e contributi per la stesura dei decreti attuativi della Legge n. 141/2015

Forum Nazionale dell’Agricoltura Sociale Osservazioni e contributi per la stesura dei decreti attuativi della Legge n. 141/2015

Forum  Nazionale dell’Agricoltura Sociale

Osservazioni e contributi per la stesura dei decreti attuativi della

Legge n. 141/2015

 

In relazione alla necessità di emanare i decreti attuativi della  legge n. 141/2015, come previsto dall’art.2 comma 2, in particolare per quanto attiene la definizione dei requisiti minimi e le modalità relativiealle attività di cui al comma 1 art. 2, si avanzano le seguenti osservazioni:

In relazione ai requisiti minimi relativi alle attività di cui al comma 1 art. 2

Considerato che la legge riconosce i seguenti operatori dell’agricoltura sociale

  1. a) le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del Codice Civile e successive modificazioni;
  2. b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività̀ agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30%di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Tenuto conto che per molte delle cooperative sociali impegnate nell’agricoltura sociale raggiungere e dimostrare tale rapporto tra fatturato complessivo e fatturato specifico in agricoltura  sarebbe estremamente difficile.

Considerato  che le attività sociali e socio sanitarie  sviluppano in proporzione un fatturato comunque maggiore  rispetto alle attività agricole e che in molti casi il fatturato del 30% verrebbe a  configurare un volume di attività paragonabile ad una grande e media impresa agricola.

Per equiparare il trattamento tra imprese agricole e cooperative sociali è opportuno applicare una interpretazione del fatturato più consona al mondo dell’agricoltura.

Si propone di considerare come parametro di riferimento  le ore/lavoro per ettaro, variabili in funzione della tipologia di attività agricola esercitata, così come stabilito dalle leggi regionali.

Peraltro si ritiene che tale parametro non possa essere esteso ai  soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Visto che dal punto di vista dei requisiti oggettivi per garantire l’agricoltura sociale basta avere i requisiti economici e non è necessario avere i requisiti giuridici di impresa agricola.

Pertanto i requisiti minimi per esercitare le attività del comma 1 art. 2 , attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, integrate e/o coniugate con le attività sociali, risultano essere  i seguenti:

  1. essere un operatore dell’agricoltura sociale in una delle seguenti forme giuridiche
  • imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono attività di agricoltura sociale;
  • soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che svolgono attività di agricoltura sociale, cioè una attività agricola come previsto dall’articolo 2135 del c.c., comma 2, che comporti perlomeno un impegno minimo di …. ore/anno, calcolate applicando i parametri ore/ettaro per le attività agricole ………..in pieno campo integrata ad attività sociali.
  1. essere regolarmente costituiti ed operanti da almeno 1 anno nell’ambito delle attività di agricoltura sociale
  1. essere iscritti nell’elenco degli operatori dell’agricoltura sociale regionali
  1. impegnarsi ad adottare criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale, mediante la predisposizione, sottoscrizione ed il rispetto di un’apposita carta dei servizi;
  1. impegnarsi a frequentare, da parte del titolare della ditta individuale, del partecipe familiare, del socio della società di persone e delle società cooperative, oppure del referente delle attività di agricoltura sociale, gli appositi percorsi formativi obbligatori.
  1. Disporre di una superficie minima di terreni agricoli in conduzione di almeno 10.000 metri quadrati.

In relazione alle modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 art. 2, si rileva quanto segue:
Per definire le modalità operative relative alla realizzazione delle 4 tipologie di attività di cui al comma 1 art.2  è necessario specificare ulteriormente gli ambiti di intervento.

In particolare si ritiene necessario la ripartizione delle attività dell’agricoltura sociale in ambiti di intervento che possono rappresentare le sezioni del registro all’interno delle quali ogni operatore sociale potrà iscriversi/accreditarsi.

  1. a) Area Inserimento socio – lavorativo: attività di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età̀ lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, attraverso tirocini, formazione professionale aziendale, tutoraggio e assunzione;
  1. b) Area socio-assistenziale: prestazioni e attività̀ sociali e di servizio per le comunità̀ locali mediante l’utilizzazione delle risorse dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità, di capacità e di inclusione sociale;
  1. c) Area socio sanitaria: prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
  1. d) Area educativa, ludico/ricreativa: progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità̀ nonché́ alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

Ferma restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente, le attività̀ di cui all’art 2 comma 1) lettera a) b) c)  sono realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con gli enti pubblici competenti per territorio e gli altri enti come previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e inseriti quindi nei piani di zona sociali.

Questa considerazione emerge proprio dalla lettura dell’articolo 1 della legge nazionale 141 che vincola il potere di  legiferare, da parte dello stato centrale,  sulla materia dell’agricoltura sociale a partire  dall’art 117 della Costituzione comma m), che riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e diritti  sociali.

Ciò significa che risulta centrale il costante riferimento alla legge 328/2000, a cui si riferisce il comma m),  che definisce le prestazioni e i diritti sociali e che prevede il sistema integrato dei servizi sociali basato sulla collaborazione, fino alla co-progettazione, tra enti locali e terzo settore attraverso lo strumento di programmazione degli interventi nei cosiddetti “piani di zona”.

Ciò chiarisce che le  aziende agricole non possono  svolgere l’attività di AS, relativamente all’area dei servizi sociosanitari, socio-assistenziali  e socio -lavorativo in maniera autonoma e diretta, ma devono entrare in rapporto diretto con Terzo Settore e Enti Locali.

L’attività diretta dell’impresa agricola può essere ridotta alla realizzazione del punto d) del comma 1 dell’articolo 2 relativamente alle attività didattiche ed educative (vedi fattorie didattiche).

Proprio in considerazione della podestà legislativa esercitata dalla Stato esclusivamente nelle materie indicate dall’art 117 risulta  legittimo l’intervento migliorativo delle Regioni sulla complessa materia di Agricoltura Sociale , poiché le materia del sociale e dell’agricoltura sono legiferate regionalmente.

 In relazione all’art. 4 Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori

Si fa presente la necessità di definire dei minimali accessibili. Il riferimento potrebbero  essere  ai minimali stabiliti per l’agricoltura biologica.

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Comment (1)

  • Ilaria Meini rispondere

    Buon giorno!
    Sto cercando di seguire l’andamento e l’applicazione della legge 141. Sapete indicarmi se le vostreosservazioni in riferimento alla legge sono state recepite e se sono già stati emanati i decreti attuativi? io non sono riuscita a trovarli.

    Grazie

    Ilaria Meini
    Ed. Prof. Di Centro agricolo per disabili Anffas
    Salussola

    18 Gennaio 2016 a 13:09

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