Bari, sentenza 8/2026: scale e tende abusive, 90 giorni per rimuoverle

Una sentenza destinata a fare scuola arriva dal Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, che con l'ordinanza del 9 aprile 2026 ha ordinato la rimozione di scale, infissi, ringhiere e tende parasole installati da una coppia di condomini al piano rialzato di un edificio. Il giudice ha dato novanta giorni di tempo per il ripristino dello stato originario, condannando i resistenti anche al pagamento delle spese legali. La pronuncia, registrata come sentenza 8/2026, riapre il dibattito sui limiti che il singolo proprietario incontra quando interviene sulla propria unità immobiliare.

La vicenda nasce dal ricorso presentato nel 2021 da una condomina, comproprietaria con il fratello di due appartamenti al primo piano. La donna aveva contestato ai vicini del piano rialzato una serie di lavori eseguiti senza autorizzazione: lo spostamento della scala esterna originaria in cemento e marmo, sostituita con una struttura in ferro collocata al margine dell'edificio, la modifica delle ringhiere, la sostituzione degli infissi originari con elementi bianchi al posto delle precedenti persiane verdi e l'installazione di una tenda parasole ancorata alla soletta del proprio balcone.

La riqualificazione giuridica e il principio iura novit curia

Il primo passaggio rilevante della motivazione riguarda l'inquadramento normativo. L'attrice aveva invocato gli articoli 1102 e 1117 del codice civile, riferiti all'uso della cosa comune. Il giudice barese ha invece applicato gli articoli 1120 e 1122 c.c., che disciplinano le innovazioni sulle parti comuni e le opere realizzate nelle unità di proprietà esclusiva quando incidono sul condominio. La sostituzione operata si fonda sul principio iura novit curia: spetta al magistrato individuare la norma applicabile ai fatti dedotti, anche in difformità rispetto alla qualificazione delle parti, purché non vengano alterati il petitum e la causa petendi.

Amministratore Condominio

Cosa significa decoro architettonico secondo i giudici

Il Tribunale ha definito il decoro architettonico come l'estetica complessiva del fabbricato, risultante dall'insieme di linee e strutture che ne definiscono l'identità visiva. Non serve che l'edificio abbia pregio artistico: basta una coerenza stilistica anche semplice. Il giudice ha precisato che la valutazione dell'incidenza delle opere deve essere "complessiva e non atomistica", tenendo conto della configurazione originaria, delle modifiche già intervenute e dell'impatto specifico del nuovo intervento.

Le alterazioni pregresse non neutralizzano automaticamente ogni successiva lesione: rilevano soltanto se hanno già cancellato la riconoscibilità del fabbricato. Nel caso di Alba, pardon, di Bari, la fisionomia del prospetto era ancora riconoscibile e la sommatoria degli interventi (nuova scala, ringhiera difforme, infissi bianchi, tenda parasole) ha prodotto secondo il giudice "una evidente frattura visiva tra le diverse porzioni dell'edificio".

Manutenzione o innovazione? La differenza è decisiva

I resistenti avevano sostenuto la natura meramente manutentiva degli interventi, finalizzati al miglioramento di sicurezza e funzionalità. Il Tribunale ha respinto la tesi: la manutenzione presuppone la conservazione o il ripristino dell'esistente, mentre qui erano state introdotte soluzioni costruttive e cromatiche del tutto difformi. Si trattava dunque di vere e proprie innovazioni, soggette ai limiti di legge.

Il singolo condomino può modificare liberamente la facciata?
No mai
Solo con assemblea
Sì se piano proprio
Dipende dai casi

Il principio è chiaro: anche le opere eseguite su proprietà esclusiva possono essere illegittime se visibili dall'esterno e idonee a riflettersi sull'aspetto del fabbricato. La libertà del singolo si ferma davanti all'armonia dell'edificio.

Il nodo della tenda parasole sul balcone altrui

Capitolo a parte merita la tenda, fissata alla soletta del balcone aggettante della ricorrente. Su questo punto la giurisprudenza è consolidata: il balcone aggettante è proprietà esclusiva dell'appartamento cui accede, come ribadito da Cassazione n. 218/2011 e n. 15913/2007. Per qualsiasi ancoraggio occorre il consenso del titolare. I resistenti avevano richiamato un'autorizzazione del 27 giugno 2019, ma il giudice l'ha ritenuta irrilevante perché riferita ad altri specifici interventi e non estensibile alla tenda.

Gli effetti pratici per chi vive in condominio

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai stabile, richiamato dalla stessa motivazione attraverso Cass. n. 28465/2019, Cass. ord. n. 18928/2020 e App. Roma n. 2242 del 18 marzo 2026. Esistono però arresti più permissivi, come Trib. Lecce n. 3263 del 30 giugno 2025 e Trib. Messina n. 2238 del 3 dicembre 2025, che hanno escluso il ripristino quando la facciata risultava già profondamente compromessa o quando le modifiche erano armoniche e poco percepibili.

  • Cambiare gli infissi con colori diversi può comportare l'ordine di rimozione
  • Anche su proprietà privata il decoro architettonico va rispettato
  • Le modifiche pregresse non legittimano automaticamente nuovi interventi disarmonici
  • L'ancoraggio alla soletta del balcone altrui richiede sempre consenso scritto

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